L’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ha approvato, con Delibera 795/2017/R/gas, le tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, nonché il corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto CMT in vigore dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. La proposta tariffaria di Energie Rete Gas S.p.a. per l’anno 2018 è stata calcolata secondo i criteri stabiliti dall’Autorità con Delibera ARG/gas 757/17.
Tutti gli Utenti del servizio di trasporto devono corrispondere mensilmente a Energie Rete Gas, per ogni punto ove sia stato assegnato un conferimento di capacità, il corrispettivo di capacità di trasporto regionale secondo la formula seguente.
per il servizio di trasporto T = (Kr x CRr )/12
per il servizio di misura TM = (Kr x CMT )/12
Dove:
• Kr è la capacità conferita all’Utente nel punto di riconsegna r della rete, espressa in Sm3/giorno (standard metri cubi giorno)
• CRr è il corrispettivo unitario di capacità di trasporto regionale, espresso in Euro/anno per Sm3 /giorno
• CMT è il corrispettivo transitorio di misura.
L’Utente non deve corrispondere a Energie Rete Gas alcun corrispettivo variabile, trattandosi di trasporto su rete regionale di gasdotti.
La distanza dalla rete nazionale gasdotti è, per tutti i punti di riconsegna, superiore a 15 Km.
Corrispettivo unitario di capacità di trasporto regionale
Per l’anno 2018 il corrispettivo unitario di capacità di trasporto regionale CRr è pari a:
CRr= 1,323162 (Euro/anno Sm3/giorno)
Corrispettivo transitorio per il servizio di misura
Il corrispettivo di misura CMT per l’Anno 2018 è pari a:
CMT = 0,080905 (Euro/anno Sm3/giorno)
Corrispettivi di scostamento
Nei mesi in cui l’Utente abbia utilizzato capacità in eccesso rispetto a quella conferita, è tenuto a corrispondere a Energie Rete Gas anche il corrispettivo di scostamento, secondo la formula:
maxS x 1,1 CRr
• S è il massimo scostamento giornaliero registrato nel mese, calcolato come differenza tra il valore di gas prelevato e la capacità di trasporto conferita all’utente sul punto, considerata con una tolleranza del 10%;
• 1,1 CRr : corrispettivo di scostamento mensile, pari a 1,1 volte il corrispettivo di capacità di trasporto regionale.
Componenti tariffarie GST , RET e UG3T
Con decorrenza 1 gennaio 2011, sono state istituite le componenti tariffarie GST e RET, ai sensi dell’art. 1 della delibera ARG/gas 177/10, e la componente UG3T istituita con delibera ARG/gas 363/12. Tali componenti sono applicate ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto nei Punti di Riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alla rete di trasporto. I suddetti Punti di Riconsegna sono identificabili attraverso la nota ‘d177’ riportata nel campo “Note” dell’Elenco dei punti di Riconsegna Attivi sulla rete di Energie Rete Gas.